Stop alle troppe cause contro i medici: ecco quando scatta lo scudo penale e quando no

Dopo tanti rinvii arriva dunque lo scudo penale tanto atteso dai camici bianchi con il via libera in consiglio dei ministri alla riforma delle professioni sanitarie
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I punti chiave
- Lo scudo penale diventa strutturale: cambia il codice penale
- La punibilità per colpa grave, le linee guida e i fattori esimenti
Si prepara a diventare strutturale, con l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri, lo scudo penale per i medici, già previsto durante il periodo della pandemia di Covid e poi prorogato più volte. Con una modifica del Codice penale, si prevede che il sanitario che commette reati di lesioni o omicidio colposo nell’esercizio della propria attività sia punibile solo per “colpa grave”, a condizione che abbia seguito linee guida accreditate o buone pratiche clinico-assistenziali, tenendo conto anche del contesto operativo e della “scarsità delle risorse umane e materiali disponibili”.
Lo scudo penale diventa strutturale: cambia il codice penale
Dopo tanti rinvii arriva dunque lo scudo penale tanto atteso dai camici bianchi con il via libera in consiglio dei ministri alla riforma delle professioni sanitarie: un disegno di legge delega che prova a ridisegnare la mappa di incentivi e carriere per il personale sanitario e che prevede come unica norma subito operativa – appena il Ddl diventerà legge – proprio le misure in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Lo scudo penale – che però il Governo non vuole chiamare così perché evoca un “salva condotto”, mentre resta in piedi sia la responsabilità penale per colpa grave che ovviamente quella civile – già sperimentato durante il Covid e finora prorogato modifica definitivamente il codice pensale aggiungendo due nuovi commi all’articolo 590, ma va anche a cambiare le norme della legge Gelli Bianco del 2017 che aveva già modificato la parte penale e civile della responsabilità sanitaria. Su quest’ultimo fronte le nuove norme ribadiscono come il personale sanitario debba attenersi alle buone pratiche clinico-assistenziali e introducono – come per la responsabilità penale – la valutazione della colpa alla luce dei fattori di contesto che possono impattare sull’attività sanitaria (dalla carenza del personale ai casi di emergenza). Infine le linee guida vengono rafforzate e definite “inderogabili”.
La punibilità per colpa grave, le linee guida e i fattori esimenti
I medici o gli altri sanitari che provocano lesioni o l’omicidio colposo ai propri pazienti saranno punibili penalmente solo in caso di colpa grave, a patto che abbiano seguito le linee guida pubblicate o le buone pratiche clinico-assistenziali previste per quel caso. Nell’accertare la colpa e il suo grado i giudici dovranno tener conto anche di una serie di fattori “esimenti” come la possibile carenza di personale o di attrezzature, le limitate conoscenze scientifiche su quella patologia e le terapie disponibili fino alla difficoltà di quell’intervento sanitario magari per la presenza di più medici o il fatto di trovarsi in situazioni di urgenza ed emergenza. In particolare il nuovo articolo 590 sexies prevede che “quando l’esercente la professione sanitaria si attiene alle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge o alle buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le predette raccomandazioni o buone pratiche risultino adeguate alle specificità del caso concreto, è punibile solo per colpa grave”. Mentre l’articolo 590 septies prevede che il giudice “nell’accertamento della colpa o del suo grado si tiene conto anche della scarsità delle risorse umane e materiali disponibili, nonché delle eventuali carenze organizzative, quando la scarsità e le carenze non sono evitabili da parte dell’esercente l’attività sanitaria, della mancanza, limitatezza o contraddittorietà delle conoscenze scientifiche sulla patologia o sulla terapia, della concreta disponibilità di terapie adeguate, della complessità della patologia o della concreta difficoltà dell’attività sanitaria, dello specifico ruolo svolto in caso di cooperazione multidisciplinare, nonché della presenza di situazioni di urgenza o emergenza


