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Legge 104, puoi scaricare tutto lo stipendio della badante anche se l’Agenzia delle Entrate si oppone: la Cassazione

La Cassazione ha stabilito che lo stipendio della badante per disabili gravi è interamente deducibile dal reddito, ma l’Agenzia delle Entrate non ha ancora recepito la novità nel 730/2026

Chi assiste un familiare affetto da disabilità grave, spesso sostiene costi pesanti anche per la retribuzione di un badante. Tuttavia, una recente decisione della Corte di Cassazione apre alla possibilità di dedurre interamente lo stipendio del lavoratore domestico dal proprio reddito imponibile.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 449 del 2025, ha ribaltato l’orientamento consolidato dell’Agenzia delle Entrate sul punto, fornendo un’interpretazione evolutiva e costituzionalmente orientata dell’art. 10 del T.U.I.R., co. 1, lett. b). La Suprema Corte ha chiarito che l’espressione normativa “assistenza specifica” non deve essere interpretata in senso restrittivo, ovvero limitando il beneficio fiscale alle sole prestazioni erogate da personale in possesso di una qualifica prettamente sanitaria o riabilitativa.

L’elemento decisivo ai fini dell’applicazione della deduzione non è il titolo di studio o la qualificazione professionale di chi eroga il servizio, bensì la finalità dell’assistenza in stretto rapporto con le condizioni soggettive dell’assistito. Di conseguenza, anche le somme corrisposte a un badante possono essere sottratte integralmente dal reddito complessivo del contribuente, superando i tetti previsti per le detrazioni d’imposta, purché l’attività sia direttamente finalizzata alla cura di un soggetto in condizioni di grave vulnerabilità.

I requisiti oggettivi per l’accesso alla deduzione totale

Il rapporto di lavoro domestico deve avere una serie di requisiti che ne attestino la natura di assistenza specifica. Il primo presupposto riguarda lo stato di salute del familiare assistito, il quale deve aver ottenuto il riconoscimento formale di handicap grave ai sensi dell’art. 3 della legge 104, co. 3. Questa certificazione medica rappresenta l’unico titolo idoneo a comprovare la necessità di una cura continuativa e permanente.

Sotto il profilo contrattuale, la prestazione lavorativa deve essere inquadrata in una categoria adeguata alle mansioni di assistenza personale, come il livello CS previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro domestico. Il contribuente ha inoltre l’onere di garantire la perfetta tracciabilità dei flussi finanziari, conservando le buste paga mensili, i bollettini dei contributi previdenziali e le relative ricevute di pagamento bancarie o postali.

Il blocco dei software ministeriali e la posizione dell’Agenzia delle Entrate

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate non ha recepito, nell’ambito delle istruzioni ufficiali per la compilazione del Modello 730/2026, l’interpretazione di cui all’ordinanza n. 449 del 2025 della Cassazione. Il Fisco, infatti, fa ancora riferimento a un elenco tassativo di figure professionali abilitate alla deduzione, che comprende esclusivamente infermierieducatori professionalioperatori socio-assistenziali e addetti alla terapia occupazionale. Questa mancata integrazione si traduce in un blocco tecnico invalicabile per i CAF e per i professionisti abilitati.

I CAF, infatti, sono tenuti per legge ad apporre il visto di conformità sui dati esposti in dichiarazione sulla base delle sole circolari ministeriali vigenti. Poiché i software di trasmissione controllano in modo automatico la coerenza dei codici di spesa, l’inserimento dell’intera retribuzione della badante nel rigo E25 dedicato agli oneri deducibili viene rigettato dal sistema. Gli intermediari non possono forzare tale operazione, poiché si esporrebbero a responsabilità per visto infedele e alle relative sanzioni amministrative.

Le opzioni del contribuente e la via della dichiarazione integrativa

La speranza è che l’Agenzia delle Entrate si adegui all’orientamento della Cassazione tramite l’emanazione di una circolare esplicativa. In questo caso, i contribuenti che hanno impiegato un modello 730 con i limiti della prassi precedente, potranno presentare una dichiarazione integrativa a proprio favore. Tale istanza formale di rettifica può essere trasmessa entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria, consentendo il recupero delle maggiori imposte versate.

Acquisto auto con la legge 104, tutte le agevolazioni, a chi va intestata, chi la può guidare: ecco cosa dice la legge

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Legge 104 e agevolazioni sull’acquisto dell’auto: quello che devi sapere

Devi acquistare un’auto e benefici della legge 104/1992? Dovresti sapere che esistono delle apposite agevolazioni. In particolare, si ha il diritto di usufruire di:

  • detrazione IRPEF del 19%;
  • IVA agevolata al 4%;
  • esenzione dal pagamento del bollo auto;
  • esenzione dal pagamento dell’imposta provinciale di trascrizione (IPT).

Proseguendo nella lettura, scoprirai come beneficiare dell’IVA agevolata al 4% e della detrazione IRPEF del 19%.

Prima di tutto, devi sapere che tali agevolazioni sono previste, appunto, in caso di acquisto di un’auto destinata unicamente o prevalentemente a beneficio di soggetti con disabilità, e possono essere richieste dal portatore di handicap o da un suo familiare, a patto che il soggetto disabile risulti fiscalmente a carico dello stesso. Di conseguenza, l’autovettura dovrà essere intestata ad uno di questi due soggetti: o la persona disabile, o il familiare che lo abbia fiscalmente a carico. In caso contrario, non si potrà usufruire delle agevolazioni previste. In particolare, nel caso di auto intestata al familiare, è importante sottolineare che, per poter considerare una persona fiscalmente a carico, è necessario che tale persona (in questo caso il portatore di handicap) possieda un reddito annuo complessivo non superiore ad euro 2.840,51. Il limite è elevato ad euro 4.000 nel caso si tratti di figlio con età non superiore a 24 anni.

Inoltre, per acquistare un’auto beneficiando delle agevolazioni previste dalla legge 104/1992, il soggetto beneficiario deve possedere una disabilità grave. Deve trattarsi quindi, ad esempio, di persone:

  • non vedenti o colpite da cecità assoluta o che presentano un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione;
  • non udenti;
  • con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
  • con grave limitazione della capacità di deambulazione;
  • affette da pluriamputazioni;
  • con ridotte o impedite capacità motorie.

Ma vediamo in cosa consistono le agevolazioni in materia e come ottenerle.

In primo luogo, la persona che presenta le predette gravi disabilità o il familiare che la ha fiscalmente a carico può chiedere l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 4%, piuttosto che al 22%.

Tale aliquota IVA agevolata è applicabile sia per l’acquisto di veicoli nuovi che usati.

Per quanto riguarda i limiti di cilindrata, è possibile acquistare veicoli con cilindrata fino 2.000 centimetri cubici, se si tratta di veicoli con motore a benzina o ibrido, fino a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido, di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.

L’Iva ridotta al 4% è applicabile anche per l’acquisto contestuale di optional, nonché alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti, anche nel caso siano superiori ai limiti di cilindrata indicati, nonché alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento.

L’agevolazione è applicabile, inoltre, una sola volta nel corso di 4 anni, che decorrono dalla data di acquisto, e tale beneficio è ottenibile nuovamente in questo lasso di tempo soltanto se il precedente veicolo è stato cancellato dal PRA, ossia il Pubblico Registro Automobilistico, in quanto destinato alla demolizione, o nel caso il primo veicolo acquistato con le agevolazioni fiscali sia stato rubato e non ritrovato, esibendo, naturalmente, la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA. Non è invece possibile riottenere il beneficio, nel quadriennio, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero.

Ma si può perdere il diritto all’agevolazione? Sì, se il veicolo viene ceduto prima che siano decorsi due anni dall’acquisto. In questo caso, occorrerà versare la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni (22%) e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse (4%), a meno il disabile non abbia ceduto il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare adattamenti nuovi e diversi, a causa delle mutate condizioni di salute.

Ma quale documentazione occorre per usufruire dell’IVA agevolata in caso di acquisto auto con legge 104/1992?

Occorrono i seguenti documenti:

  • certificazione attestante la condizione di disabilità;
  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che, nei quattro anni precedenti alla data di acquisto, non è stato acquistato un altro veicolo usufruendo delle agevolazioni. Nel caso di acquisto nel quadriennio, nelle ipotesi in cui è ammesso, si dovrà produrre altresì il certificato di cancellazione rilasciato dal PRA;
  • copia dell’ultima dichiarazione dei redditi o autocertificazione da cui risulti altresì, nel caso di auto da intestare al familiare della persona disabile, che tale soggetto sia fiscalmente a carico dell’intestatario.

Nel caso si tratti di disabili con ridotte o impedite capacità motorie, per i quali sia necessario un adattamento del veicolo, occorre altresì presentare:

  • fotocopia della patente di guida speciale;
  • fotocopia della carta di circolazione, da cui risultino gli adattamenti necessari;
  • copia della certificazione di handicap o invalidità rilasciata da una Commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni, in cui sia esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità;
  • autodichiarazione dalla quale risulti che trattasi di disabilità comportante ridotte capacità motorie permanenti, come attestato dalla certificazione medica in possesso.

Per quanto riguarda, invece, la detrazione Irpef del 19% sulla spesa sostenuta per l’acquisto dell’auto, questa vale per auto senza limiti di cilindrata e va calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.

Anche tale agevolazione spetta una sola volta nell’arco di un quadriennio decorrente dalla data di acquisto, a meno che il veicolo precedentemente non sia rubato o non sia stato cancellato dal PRA perché destinato alla demolizione, come abbiamo visto per l’IVA agevolata.

Inoltre, anche per tale agevolazione, si perde il diritto al beneficio se il veicolo viene ceduto, a titolo oneroso o gratuito, nei due anni dall’acquisto.

Ma attenzione! Sia per la detrazione IRPEF del 19% che per l’IVA agevolata al 4%, la perdita del beneficio non si verifica, invece, se si riceve in eredità un’auto che il genitore con disabilità aveva acquistato usufruendo delle agevolazioni e la si rivende prima che siano trascorsi i due anni.

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