
1. Come funziona davvero la TARI
La TARI serve a finanziare il servizio comunale dei rifiuti urbani: raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento. Nel 2026 le tariffe devono essere costruite secondo il Metodo Tariffario Rifiuti MTR-3 di ARERA, valido per il periodo 2026-2029.
Il punto importante è che il costo lordo sostenuto dal gestore non coincide necessariamente con ciò che deve essere scaricato sui cittadini, perché nella gestione dei rifiuti esistono anche ricavi, contributi e corrispettivi.
2. Cosa succede agli imballaggi
Quando compriamo bottiglie, scatole, vasetti, confezioni di plastica ecc., esiste un sistema di responsabilità estesa del produttore, EPR, nel quale produttori e utilizzatori finanziano la gestione degli imballaggi attraverso il sistema CONAI e i relativi consorzi.
Dal 1° maggio 2026, il nuovo Accordo di Programma Quadro Nazionale ANCI-CONAI stabilisce che il sistema consortile, attraverso le convenzioni, garantisca ai Comuni la copertura di almeno l’80% dei costi dei servizi di raccolta differenziata degli imballaggi, quando ricorrono le condizioni previste. I corrispettivi dipendono anche da quantità e qualità del materiale raccolto.
Quindi:
| Flusso | Chi finanzia |
|---|---|
| Servizio generale rifiuti | TARI |
| Raccolta/riciclo imballaggi | anche sistema EPR/CONAI |
| Corrispettivi per imballaggi raccolti | Comune o gestore delegato |
CONAI precisa anche che, se il Comune delega il gestore, è il soggetto delegato a incassare i corrispettivi.
3. Dov’è il punto contestabile
“La TARI è illegittima perché ho già pagato lo smaltimento quando ho comprato il prodotto.”
Sarebbe troppo semplice, e naturalmente il diritto tributario non perde occasione per complicare ciò che potrebbe essere comprensibile.
La domanda giuridicamente molto più interessante è:
i contributi CONAI/EPR, i corrispettivi per gli imballaggi e gli altri ricavi ottenuti dal gestore sono stati correttamente contabilizzati nel PEF e nella determinazione delle entrate tariffarie TARI?
La documentazione MTR-3 ARERA prevede infatti specificamente la rilevazione dei ricavi del servizio e delle diverse componenti di ricavo nel sistema di determinazione tariffaria.
4. Cosa chiedere al Comune
Prima ancora di pretendere un rimborso, io imposterei l’azione su trasparenza e verifica contabile.
Chiederei:
- PEF TARI 2026 completo.
- Relazione di accompagnamento al PEF.
- Convenzioni CONAI/Consorzi di filiera applicabili.
- Ammontare dei corrispettivi CONAI/EPR ricevuti nel 2024, 2025 e previsti nel 2026.
- Indicazione del soggetto che incassa tali somme.
- Indicazione precisa delle voci del PEF nelle quali sono contabilizzate.
- Spiegazione di come tali entrate incidono sulla TARI richiesta ai cittadini.
- Eventuale ricalcolo qualora emergessero ricavi non correttamente considerati.
ARERA richiede per il PEF 2026-2029 dati, documentazione e una specifica relazione di accompagnamento. Quindi non stiamo chiedendo al Comune di consultare una sfera di cristallo: questi documenti esistono.
5. Reclamo o ricorso?
Sono due cose diverse.
Prima fase: istanza/reclamo al Comune, con richiesta di accesso ai dati e verifica della TARI.
Seconda fase: se emergesse un pagamento non dovuto, istanza di rimborso/ricalcolo.
Terza fase: eventuale ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria. Per un atto autonomamente impugnabile, il termine ordinario è 60 giorni dalla notificazione; esistono regole specifiche per il rifiuto espresso o tacito di restituzione.
Quindi non presenterei subito un ricorso sostenendo genericamente la “doppia imposizione”. Prima costringerei l’amministrazione a mostrare i numeri.
Modulo pronto da inviare
Questo è formulato in modo da poter essere utilizzato praticamente con qualsiasi Comune italiano.
AL COMUNE DI __________________________
Ufficio Tributi / Ufficio TARI
PEC: __________________________
OGGETTO: Istanza di verifica della determinazione TARI, richiesta di accesso alla documentazione relativa al PEF e ai corrispettivi derivanti dai sistemi EPR/CONAI
Il/La sottoscritto/a __________________________________________,
nato/a a __________________________ il __________________,
codice fiscale __________________________________________,
residente in __________________________________________,
in qualità di contribuente TARI relativo all’immobile sito in __________________________________________,
PREMESSO CHE
la TARI è destinata al finanziamento dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
la determinazione delle entrate tariffarie relative al periodo regolatorio 2026-2029 è disciplinata dal Metodo Tariffario Rifiuti MTR-3 approvato da ARERA;
nell’ambito della gestione dei rifiuti di imballaggio opera il sistema della responsabilità estesa del produttore (EPR);
il sistema CONAI-Consorzi di filiera e i Sistemi Autonomi riconoscono, sulla base delle convenzioni applicabili, corrispettivi economici ai Comuni o ai soggetti dagli stessi delegati per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti di imballaggio;
il nuovo Accordo di Programma Quadro Nazionale, in vigore dal 1° maggio 2026, prevede, nei casi e alle condizioni stabilite dall’Accordo e dai relativi allegati tecnici, la copertura di almeno l’80% dei costi dei servizi di raccolta differenziata degli imballaggi;
CHIEDE
di conoscere se il Comune o il gestore del servizio rifiuti abbia sottoscritto convenzioni con CONAI, Consorzi di filiera o Sistemi Autonomi relative ai rifiuti di imballaggio;
di conoscere l’importo complessivo dei corrispettivi e degli altri ricavi derivanti dalla raccolta, dal recupero, dal riciclo e dalla valorizzazione dei rifiuti ricevuti o maturati relativamente agli esercizi 2024, 2025 e 2026;
di conoscere quale soggetto abbia materialmente percepito o debba percepire tali somme;
di conoscere in quali specifiche voci del Piano Economico Finanziario TARI tali entrate siano state contabilizzate;
di conoscere in che misura tali ricavi abbiano determinato una riduzione dei costi netti del servizio posti a carico degli utenti mediante TARI;
di ottenere copia del PEF TARI 2026-2029, della relativa relazione di accompagnamento e della documentazione necessaria a verificare la contabilizzazione delle predette entrate;
di ottenere, ove emergessero componenti positive di reddito, contributi o corrispettivi non correttamente considerati nella determinazione delle entrate tariffarie, il riesame della posizione TARI e l’eventuale ricalcolo delle somme richieste al sottoscritto.
La presente istanza non contesta l’esistenza della TARI in quanto tale, ma è finalizzata a verificare che il costo posto a carico degli utenti rappresenti effettivamente il costo del servizio determinato secondo la normativa vigente, tenendo correttamente conto dei ricavi, dei corrispettivi e delle altre entrate afferenti alla gestione dei rifiuti.
Si richiede risposta scritta e analitica, con indicazione delle singole voci contabili interessate e della relativa documentazione.
In caso di mancato o insufficiente riscontro, il sottoscritto si riserva ogni ulteriore istanza di riesame, rimborso e tutela prevista dall’ordinamento.
Luogo e data __________________________
Firma
Recapito e-mail/PEC __________________________________________
Telefono __________________________________________
La strategia migliore
Il punto forte del modulo è che non afferma una cosa che oggi non possiamo dimostrare, cioè che tutti stiano pagando due volte. Chiede invece al Comune di dimostrare contabilmente dove sono finiti i soldi CONAI/EPR e come hanno inciso sulla TARI.
Se da quei documenti risultasse che, per esempio, il gestore ha incassato somme per gli imballaggi senza che queste siano state trattate nel PEF secondo le regole ARERA, allora si passerebbe dalla semplice protesta a una contestazione quantitativa, molto più difficile da liquidare con una risposta burocratica prefabbricata.
Validazione: la tesi “TARI = doppia tassazione” non è dimostrata e non la presenterei come fatto. È invece documentato che esistono corrispettivi EPR/CONAI e che il sistema tariffario ARERA disciplina ricavi e costi del servizio. La verifica decisiva va quindi fatta sul PEF concreto del singolo Comune.
fonti
Le fonti principali, verificate, sono queste:
- ARERA, Delibera 397/2025/R/rif del 5 agosto 2025: approva il Metodo Tariffario Rifiuti MTR-3, valido per il periodo 2026-2029, che disciplina la determinazione delle entrate tariffarie del servizio rifiuti.
- CONAI, Accordo di Programma Quadro Nazionale: dal 1° maggio 2026 disciplina i rapporti con i Comuni e prevede, alle condizioni dell’accordo, la copertura di almeno l’80% dei costi dei servizi di raccolta differenziata degli imballaggi da parte del sistema CONAI-Consorzi di filiera e dei Sistemi Autonomi.
- Lo stesso documento CONAI conferma che vengono riconosciuti ai Comuni corrispettivi economici variabili in funzione della quantità e qualità degli imballaggi raccolti.
- IFEL – Fondazione ANCI, corso tecnico sull’MTR-3 del 17 ottobre 2025: tra i temi applicativi indica espressamente il meccanismo di sharing dei ricavi da materiali ed energia e la copertura dei costi della raccolta differenziata. È una fonte tecnica istituzionale utile per capire come questi ricavi entrano nel sistema tariffario.
Quindi la parte più importante della nostra contestazione ha un fondamento documentale: esistono ricavi/corrispettivi derivanti dagli imballaggi e il sistema ARERA disciplina il rapporto tra costi, ricavi e tariffa. Non significa però, automaticamente, che la TARI sia una “doppia tassa”.
Quanto avete ricevuto dal sistema CONAI/EPR e in quale voce del PEF queste somme sono state contabilizzate ai fini della determinazione della TARI pagata dai cittadini?
È questa la verifica che può trasformare una protesta generica in una contestazione basata sui numeri.
Fonti ufficiali dirette: Accordo nazionale CONAI-Comuni · ARERA Delibera 397/2025/R/rif – MTR-3.
DISCLAIMER
Il presente documento ha finalità esclusivamente informative e di approfondimento civico e non costituisce parere legale, consulenza tributaria o interpretazione giuridica vincolante.
Le informazioni riportate si basano sulla normativa e sulle fonti istituzionali disponibili alla data di redazione. La presenza di contributi, corrispettivi o ricavi derivanti dai sistemi CONAI/EPR non implica automaticamente l’illegittimità della TARI né dimostra, di per sé, l’esistenza di una doppia imposizione.
L’eventuale contestazione deve essere verificata caso per caso sulla base del Piano Economico Finanziario del singolo Comune, delle convenzioni applicabili, dei dati contabili del gestore e della disciplina ARERA vigente.
Prima di avviare ricorsi o richieste giudiziarie è opportuno valutare la documentazione concreta e, se necessario, rivolgersi a un professionista qualificato.






