ATTO CONSENSO Proposta Boldrini: “Senza consenso è stupro”
SOMMARIO
La proposta modifica l’art. 609-bis c.p. spostando il fulcro dalla “violenza o minaccia” alla assenza di consenso e introduce una definizione esplicita di consenso come volontà libera, consapevole, esplicita e continuata, revocabile in qualsiasi momento.
TESTO DELLA PROPOSTA
Art. 1 — All’articolo 609-bis del codice penale, il comma 1 è sostituito dal seguente: “Chiunque, in assenza di consenso, costringe o induce taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”
È inserito il comma 1-bis: “Per consenso si intende quello espresso quale libera manifestazione della volontà della persona e che rimanga tale e immutato durante l’intero svolgersi dell’atto sessuale. Il consenso è valutato secondo situazione e contesto e può essere revocato in qualsiasi momento e con ogni forma.”
Art. 2 — Entrata in vigore: giorno successivo alla pubblicazione in G.U.
PUNTI CHIAVE
- Elemento centrale: basta l’assenza di consenso (non serve provare violenza/minaccia).
- Consenso: libero, consapevole, esplicito, continuato per tutta la durata; revocabile.
- Pena: reclusione 6–12 anni (restano aggravanti tipizzate).
- Allineamento con la Convenzione di Istanbul (L. 77/2013).
COSA NON È
Nessun “contratto scritto” o PEC. Il consenso è una valutazione contestuale, espressa anche con parole o gesti, e può essere ritirato in ogni momento.
DIBATTITO
A FAVORE
- Tutela la vittima anche senza resistenza fisica.
- Coerenza con standard CEDU/Convenzione di Istanbul.
- Chiarezza probatoria su consenso attivo e continuato.
CRITICHE
- Narrazioni fuorvianti (“consenso scritto”, “green pass dell’amore”).
- Polemiche e insulti sessisti nel dibattito social.






