Lettera della petizione
DOCUMENTO 1 – Proposta di legge di iniziativa popolare
CAMERA DEI DEPUTATI – SENATO DELLA REPUBBLICA
Proposta di legge di iniziativa popolare
ai sensi dell’articolo 71 della Costituzione
Promotori: Tutti i cittadini firmatari della presente proposta di legge di iniziativa popolare
Luogo e data di deposito: Roma, Corte di Cassazione, data __________
PROPOSTA DI LEGGE
per l’istituzione del Meccanismo Nazionale di Recupero IVA a favore dei cittadini italiani
Art. 1 – Finalità
1. La presente legge istituisce il Meccanismo Nazionale di Recupero IVA (di seguito “Meccanismo”), finalizzato a:
a) restituire ai cittadini italiani parte dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) versata sui consumi di beni e servizi tracciati;
b) incentivare la tracciabilità dei pagamenti e la richiesta di scontrini e fatture fiscali;
c) ridurre in modo strutturale l’evasione e l’economia sommersa;
d) aumentare il reddito disponibile reale delle famiglie senza effetti inflattivi.
Art. 2 – Beneficiari
1. Hanno diritto a beneficiare del Meccanismo tutti i cittadini italiani in possesso di codice fiscale, indipendentemente dall’età o dalla condizione reddituale.
2. Per i cittadini minorenni, il diritto al rimborso è esercitato dai genitori o tutori legali, fermo restando che il rimborso è imputato al codice fiscale personale del minore.
Art. 3 – Ambito di applicazione
1. Sono ammessi al Meccanismo i beni e servizi acquistati presso operatori economici con partita IVA italiana, a condizione che:
a) l’acquisto sia documentato da scontrino elettronico o fattura riportante il codice fiscale del cittadino;
b) il pagamento sia effettuato con strumenti tracciabili (carte, bonifici, app di pagamento digitale) per importi superiori a €200 per singola transazione.
2. Rientrano tra le categorie ammesse:
a) beni di consumo fino a €300 di imponibile unitario;
b) servizi di manutenzione, benessere, salute, sport, formazione, riparazioni domestiche e attività artigianali fino a €5.000 di imponibile per documento fiscale.
3. Sono esclusi i beni e servizi destinati ad animali domestici e quelli superiori ai limiti di spesa di cui al comma 2.
Art. 4 – Limiti di rimborso
1. Il rimborso IVA riconoscibile non può superare €2.000 annui per ciascun cittadino.
2. Tale limite è personale e non cumulabile tra soggetti diversi del medesimo nucleo familiare.
3. Per ciascun bene, l’importo massimo di imponibile ammesso al rimborso è di €300, e per ciascun servizio è di €5.000.
Art. 5 – Modalità di accumulo e verifica delle spese
1. Tutte le transazioni ammesse confluiscono automaticamente in un portale nazionale digitalegestito dall’Agenzia delle Entrate, collegato con l’Anagrafe Tributaria.
2. Ogni scontrino o fattura elettronica con codice fiscale genera un credito IVA potenzialevisibile al cittadino tramite app o portale dedicato.
3. Al termine dei primi sei mesi di attuazione, il sistema calcola il credito maturato e lo comunica all’INPS o al datore di lavoro.
Art. 6 – Modalità di erogazione del rimborso
1. Dal settimo mese successivo all’avvio, il credito IVA maturato è riconosciuto automaticamente in busta paga o pensione come riduzione delle trattenute IRPEF, in misura proporzionale al credito accumulato.
2. Per lavoratori autonomi, studenti e disoccupati, il rimborso è erogato tramite:
a) credito d’imposta compensabile, oppure
b) accredito diretto su conto corrente.
3. Nessuna richiesta o istanza manuale è necessaria: il processo è interamente automatico e tracciato.
Art. 7 – Equilibrio finanziario e compensazione fiscale
1. Il Meccanismo è strutturalmente a costo zero per lo Stato, in quanto finanziato con le maggiori entrate fiscali derivanti dalla tracciabilità e dall’emersione dell’economia sommersa.
2. Per ogni euro di IVA restituito ai cittadini, lo Stato recupera un importo equivalente in IVA e imposte dirette su redditi emersi.
3. Le compensazioni fiscali tra entrate e rimborsi sono effettuate mensilmente in base ai flussi certificati dall’Agenzia delle Entrate.
Art. 8 – Effetti economici e occupazionali
1. L’attuazione del Meccanismo determina:
a) un incremento del reddito disponibile reale delle famiglie italiane;
b) l’emersione progressiva dell’economia sommersa;
c) un aumento dei consumi tracciati e della base imponibile IVA;
d) la creazione stimata di circa 300.000 nuovi posti di lavoro diretti e indiretti.
Art. 9 – Monitoraggio e valutazione
1. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore, il Ministero dell’Economia e delle Finanze trasmette al Parlamento una relazione annuale sull’andamento del Meccanismo, contenente:
a) volume dei rimborsi erogati;
b) gettito fiscale recuperato;
c) variazioni dell’occupazione e della base imponibile;
d) saldo economico complessivo.
Art. 10 – Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il primo gennaio dell’anno successivo alla pubblicazione.
2. Entro novanta giorni, il MEF, di concerto con l’Agenzia delle Entrate e l’INPS, emana i decreti attuativi per la gestione del portale digitale e delle compensazioni fiscali automatiche.
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