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Videosorveglianza comunale e multe stradali: il Garante Privacy mette un limite all’uso delle telecamere

Le telecamere installate dai Comuni sulle strade pubbliche non possono diventare strumenti utilizzabili per qualunque scopo amministrativo. Il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento n. 341 del 14 maggio 2026, ha ribadito un principio importante: le immagini raccolte attraverso sistemi di videosorveglianza urbana possono essere usate solo per le finalità per cui quei sistemi sono stati autorizzati.

La questione nasce da un caso concreto. Un Comune aveva utilizzato le riprese di una telecamera urbana per ricostruire un incidente stradale, individuare eventuali responsabilità dei conducenti e contestare a un automobilista una violazione dell’articolo 191 del Codice della strada. Non solo: lo stesso filmato era stato poi inviato alla Motorizzazione civile, affinché valutasse una possibile revisione della patente.

Proprio questo uso delle immagini è stato esaminato dal Garante, che lo ha ritenuto non conforme alla normativa sulla protezione dei dati personali.

Il nodo centrale è il cosiddetto principio di limitazione della finalità. In parole semplici: se una telecamera viene installata per una determinata ragione, non può essere successivamente utilizzata per altri scopi, salvo che esista una norma chiara che lo consenta.

Le telecamere comunali di videosorveglianza urbana non sono strumenti generici di controllo della popolazione, né possono essere trattate come occhi pubblici sempre disponibili per ogni esigenza dell’amministrazione. La loro funzione principale, secondo il Garante, è legata alla sicurezza urbana, alla prevenzione e al contrasto di fenomeni criminali diffusi o predatori.

Questo significa che il loro utilizzo deve restare dentro un perimetro preciso. Se l’impianto è stato autorizzato per ragioni di sicurezza pubblica, non può essere automaticamente impiegato per accertare violazioni del Codice della strada o per elevare sanzioni amministrative.

Per usare quelle immagini a fini diversi serve una base giuridica specifica. Non basta dire che il filmato “può essere utile”. Non basta nemmeno che l’amministrazione ritenga opportuno servirsene. Serve una norma che autorizzi espressamente quel tipo di trattamento.

In mancanza di questa base normativa, l’uso delle riprese per contestare una multa risulta illecito. Il Comune, quindi, non può trasformare una telecamera di videosorveglianza urbana in una specie di autovelox indiretto, o in uno strumento permanente di controllo del traffico.

Il punto è delicato, perché riguarda l’equilibrio tra sicurezza e libertà. Una cosa è installare telecamere per prevenire reati o tutelare la sicurezza urbana; altra cosa è utilizzare quelle stesse immagini per controllare ogni comportamento dei cittadini sulla strada. Ed è proprio qui che interviene la disciplina sulla privacy, imponendo limiti precisi all’uso dei dati personali.

Il Garante richiama, infatti, i principi fondamentali previsti dal Regolamento europeo 2016/679 e dal Codice privacy italiano: liceità, correttezza, trasparenza e limitazione della finalità. Tradotto: i dati non possono essere raccolti per uno scopo e poi riutilizzati liberamente per un altro, come se fossero materiale neutro a disposizione dell’ente pubblico.

Diverso è il discorso quando l’incidente stradale presenta profili penalmente rilevanti. Se dai fatti può emergere un reato, le immagini possono assumere un valore diverso. Si pensi, ad esempio, all’omicidio stradale, alle lesioni personali stradali gravi o gravissime, oppure all’omissione di soccorso.

In questi casi non siamo più davanti alla semplice contestazione di una violazione amministrativa. Siamo dentro un possibile procedimento penale. Di conseguenza, le immagini possono essere acquisite e utilizzate dalla Polizia locale quando opera nelle sue funzioni di polizia giudiziaria.

La differenza è sostanziale. Usare un filmato per fare una multa non è la stessa cosa che utilizzarlo come elemento probatorio nell’ambito di un’indagine penale. Nel primo caso serve una base giuridica specifica legata all’accertamento amministrativo; nel secondo caso entrano in gioco le funzioni investigative e giudiziarie previste dall’ordinamento.

Un altro aspetto censurato dal Garante riguarda l’invio del filmato alla Motorizzazione civile. Anche questa comunicazione è stata considerata illecita, perché non risultava prevista dal Codice della strada né da altre norme specifiche.

La trasmissione di immagini a un soggetto terzo non può avvenire per semplice iniziativa dell’amministrazione. Anche qui serve una base giuridica espressa. Senza una norma che autorizzi quella comunicazione, il passaggio del filmato alla Motorizzazione diventa un trattamento non consentito di dati personali.

Nel caso esaminato, il Garante non ha applicato una sanzione economica al Comune. Ha scelto invece la strada dell’ammonimento, tenendo conto delle circostanze concrete e della collaborazione fornita dall’ente durante l’istruttoria.

Questo però non riduce la portata del principio affermato. Il messaggio è chiaro: i Comuni devono rispettare i limiti con cui installano e utilizzano i sistemi di videosorveglianza. Non possono ampliare di fatto le finalità del controllo solo perché le immagini sono già disponibili.

In assenza di una legge specifica, le telecamere urbane non possono essere usate come strumenti ordinari per accertare infrazioni stradali, comminare multe o trasmettere informazioni ad altri uffici pubblici per ulteriori valutazioni amministrative.

La decisione del Garante segna quindi un passaggio importante. Da una parte conferma il ruolo delle telecamere nella tutela della sicurezza urbana; dall’altra ricorda che la sicurezza non può diventare il pretesto per un controllo generalizzato dei cittadini.

La tecnologia consente ormai di osservare, registrare e conservare una quantità enorme di informazioni. Ma proprio per questo il suo uso deve restare vincolato alla legge. Altrimenti il rischio è evidente: strumenti nati per proteggere la collettività possono trasformarsi, poco alla volta, in meccanismi di sorveglianza amministrativa permanente.

Il punto finale è semplice: le telecamere pubbliche non sono occhi senza regole. Possono servire alla sicurezza, possono essere decisive in presenza di reati, possono aiutare l’autorità giudiziaria. Ma non possono essere usate liberamente per fare multe o per controllare la circolazione stradale se manca una norma precisa che lo consenta.

Per i cittadini, questo chiarimento rappresenta una garanzia. Per i Comuni, invece, è un promemoria piuttosto netto: la videosorveglianza non autorizza tutto. E la disponibilità tecnica di un’immagine non equivale automaticamente al diritto di usarla.

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