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Bambini in bicicletta: la canna e il portapacchi non sono seggiolini

Quando una scorciatoia può costare da 26 a 102 euro

È una scena frequente: un adulto pedala lentamente e un bambino è seduto sulla canna della bicicletta oppure direttamente sul portapacchi. Il percorso magari è breve, la strada poco trafficata e il genitore è convinto di avere la situazione sotto controllo.

Per il Codice della strada, però, queste precauzioni non bastano. La sicurezza non dipende soltanto dalla prudenza del ciclista, ma anche dall’impiego di un’attrezzatura conforme alla legge.

Cosa stabilisce il Codice della strada

L’articolo 182, comma 5, vieta di trasportare altre persone su una bicicletta, a meno che questa non sia stata appositamente costruita e attrezzata per accogliere più occupanti.

Per le biciclette tradizionali è prevista una specifica eccezione: un conducente maggiorenne può trasportare un bambino fino a otto anni, purché il minore venga assicurato mediante un dispositivo idoneo.

Devono quindi essere rispettate tre condizioni:

  • il conducente deve essere maggiorenne;
  • il bambino non deve avere più di otto anni;
  • deve essere utilizzato un seggiolino conforme alle prescrizioni tecniche.

Non sono previste deroghe per tragitti brevi, strade private aperte alla circolazione, piste ciclabili o zone con poco traffico.

Perché non si può portare un bambino sulla canna

La canna, cioè il tubo del telaio, non è un sedile. Non dispone di schienale, cintura, protezioni per i piedi o sistemi che impediscano al bambino di cadere.

Durante una frenata improvvisa, il piccolo potrebbe essere spinto contro il manubrio o proiettato in avanti. I piedi potrebbero raggiungere la ruota o i raggi, mentre il corpo del bambino potrebbe limitare la sterzata e la visuale del conducente.

Tenere il minore con un braccio non risolve il problema. L’articolo 182 impone infatti al ciclista di conservare il libero uso delle braccia e delle mani e di poter effettuare le manovre necessarie con prontezza.

Il trasporto sulla canna è quindi vietato anche quando:

  • si procede a velocità molto bassa;
  • il bambino viene sorretto dall’adulto;
  • il percorso è di poche centinaia di metri;
  • non sono presenti automobili nelle vicinanze.

Il portapacchi può essere utilizzato?

Il bambino non può essere fatto sedere direttamente sul portapacchi. Quest’ultimo è progettato per sostenere oggetti e non offre alcun sistema di ritenuta o protezione.

Il portapacchi può però essere impiegato come base per un seggiolino posteriore, a condizione che abbia una portata adeguata. Devono essere rispettate sia le istruzioni del produttore del seggiolino sia i limiti dichiarati dal costruttore della bicicletta e del portapacchi.

Un cuscino, una coperta, una tavoletta o una cintura aggiunta artigianalmente non trasformano il portapacchi in un dispositivo conforme.

Come deve essere fatto il seggiolino

L’articolo 225 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada stabilisce che il dispositivo debba comprendere:

  • un sedile dotato di schienale;
  • un sistema di ancoraggio alla bicicletta;
  • una cintura o delle bretelle di contenimento;
  • una struttura che impedisca ai piedi di raggiungere ruote, raggi e altre parti mobili;
  • i braccioli, salvo l’eccezione prevista per alcuni seggiolini posteriori destinati a bambini di età superiore a quattro anni.

Il dispositivo deve essere montato in modo stabile e non deve compromettere l’equilibrio della bicicletta, la visuale o la libertà di manovra del conducente.

Seggiolino anteriore e posteriore

Il seggiolino anteriore viene installato tra il manubrio e il ciclista. La normativa contempla questa sistemazione per bambini con una massa non superiore a 15 chilogrammi.

Il seggiolino posteriore può essere fissato al telaio oppure a un portapacchi idoneo. Questo non significa, tuttavia, che possa sostenere qualsiasi peso: occorre rispettare la portata indicata dal produttore del dispositivo e quella della struttura sulla quale viene montato.

In entrambi i casi rimane valido il limite degli otto anni. Una volta superata questa età, il bambino non può più essere trasportato sul seggiolino di una normale bicicletta, anche se il dispositivo riesce materialmente a sostenerne il peso.

Quanto costa la violazione

Chi trasporta un bambino sulla canna, direttamente sul portapacchi o senza un’attrezzatura conforme viola l’articolo 182. Il comma 10 prevede una sanzione amministrativa:

  • minimo: 26 euro;
  • massimo: 102 euro.

Non è prevista la decurtazione di punti, perché per condurre una bicicletta non occorre la patente.

L’articolo indica invece una sanzione da 42 a 173 euro per le violazioni riguardanti i velocipedi appositamente costruiti e omologati per trasportare più persone, disciplinati dal comma 6. Si tratta, però, di una categoria diversa dalla normale bicicletta sulla quale viene montato un seggiolino.

Non è soltanto una questione di multa

La sanzione economica è l’aspetto più immediato, ma non quello più importante. Una buca, una frenata o un movimento improvviso possono trasformare un’abitudine apparentemente innocua in un incidente grave.

La canna non protegge il bambino. Il portapacchi, da solo, non lo trattiene. Le braccia del genitore non possono sostituire cinture, schienale e protezioni.

La regola è quindi semplice: su una bicicletta tradizionale il bambino può essere trasportato soltanto da un maggiorenne, fino a otto anni e utilizzando un seggiolino conforme, installato correttamente e compatibile con il suo peso.

La prudenza è indispensabile, ma non può essere improvvisata. Quando si porta un bambino, la sicurezza comincia prima ancora di iniziare a pedalare.

Cyrano 2

Dati verificati sul testo vigente dell’articolo 182 del Codice della strada pubblicato dall’Automobile Club d’Italia e sull’articolo 225 del relativo Regolamento di esecuzione. Il seggiolino posteriore non ammette automaticamente un peso illimitato: devono sempre essere rispettate la portata del dispositivo, quella del portapacchi e le istruzioni dei produttori.

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