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Sei malato e non vai in palestra, l’ abbonamento non sei obbligato a pagarlo.

Immaginate di aver sottoscritto un abbonamento annuale in palestra. Dodici mesi, magari pagati tutti in anticipo oppure divisi in comode rate mensili. Poi, dopo qualche mese, arriva una brutta notizia: il medico vi vieta qualsiasi attività sportiva.

A quel punto fate quello che quasi nessuno fa quando firma un contratto, cioè lo rileggete.

E scoprite che il recesso anticipato non è previsto. Oppure scoprite qualcosa di ancora più interessante: potete anche smettere di frequentare la palestra, ma dovrete comunque continuare a pagare tutte le rate fino alla scadenza.

In pratica, voi non potete più allenarvi, ma il vostro conto corrente, a quanto pare, gode di ottima salute.

La domanda allora è semplice: basta che una clausola sia scritta in un contratto perché debba essere accettata sempre e comunque?

No.

Ma bisogna essere precisi anche nel senso opposto. Non esiste una norma italiana che dica automaticamente che basta presentare un certificato medico per sciogliere qualsiasi abbonamento sportivo e ottenere il rimborso di tutto ciò che non si è utilizzato. La questione è più complessa, ma proprio per questo più interessante.

L’abbonamento in palestra è infatti un contratto di durata. La palestra mette a disposizione locali, attrezzature, corsi e servizi per un certo periodo di tempo, mentre il cliente paga il prezzo concordato. E quando il contratto viene stipulato tra un professionista e un consumatore entra in gioco anche il Codice del consumo.

Il problema nasce quando succede qualcosa che rende impossibile, o comunque seriamente compromessa, la possibilità di utilizzare quel servizio.

L’articolo 1463 del Codice civile disciplina l’impossibilità sopravvenuta della prestazione. Nel caso della palestra, però, il servizio continua formalmente a esistere: la sala pesi è aperta, i tapis roulant funzionano e gli istruttori continuano a fare il loro lavoro.

E allora qualcuno potrebbe dire: la palestra il servizio lo sta offrendo, quindi devi continuare a pagare.

Ma il diritto non si ferma sempre alla superficie.

La giurisprudenza ha infatti riconosciuto anche il concetto di impossibilità sopravvenuta di utilizzazione della prestazione. Significa che il servizio può anche continuare a esistere, ma se per una causa seria, non imputabile al cliente, quel servizio non può più essere utilizzato per la finalità per cui era stato acquistato, il problema giuridico cambia.

È un principio che è stato applicato soprattutto in altri settori, come quello dei viaggi, ma che si lega più in generale alla cosiddetta causa concreta del contratto.

Tradotto: se una persona sottoscrive un abbonamento per fare attività fisica e poi un medico le vieta qualsiasi attività sportiva per un lungo periodo o addirittura definitivamente, non siamo più davanti a un semplice “non mi va più di andare in palestra”.

Siamo davanti a un impedimento sopravvenuto, serio e documentabile.

Naturalmente non tutte le situazioni sono uguali. Un problema fisico che costringe a fermarsi una settimana non equivale a una patologia che impedisce l’attività sportiva per sei mesi o per sempre. Ed è proprio questo il punto: bisogna valutare il caso concreto.

Poi ci sono le clausole contrattuali.

Molti contratti prevedono formule molto nette: nessun recesso anticipato, nessun rimborso, obbligo di pagamento fino alla scadenza.

Ma anche qui bisogna ricordare una cosa elementare che ogni tanto il mercato sembra dimenticare: un contratto non può trasformarsi in una piccola monarchia assoluta.

Le clausole devono rispettare il Codice del consumo. Gli articoli 33 e seguenti prevedono infatti che una clausola possa essere considerata vessatoria quando crea un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti a danno del consumatore.

Questo non significa che ogni clausola che limita il recesso sia automaticamente nulla. Significa però che un divieto assoluto, applicato persino davanti a una grave malattia sopravvenuta e certificata, può essere contestato e deve essere valutato con attenzione.

Poi arrivano le penali.

Anche qui la logica è comprensibile: una palestra può voler tutelarsi contro chi sottoscrive un abbonamento annuale e dopo due settimane decide semplicemente di non andarci più.

Ma una cosa è proteggersi dagli abbandoni arbitrari. Un’altra è pretendere automaticamente tutte le rate residue da una persona che non può più utilizzare il servizio per una causa sanitaria seria.

Il Codice civile consente al giudice di ridurre una penale quando risulta manifestamente eccessiva. E impone inoltre che il contratto venga eseguito secondo buona fede.

In altre parole, non basta dire: “Lo hai firmato”.

Bisogna anche chiedersi se quello che si pretende sia proporzionato e ragionevole.

C’è poi l’articolo 1467 del Codice civile, quello sull’eccessiva onerosità sopravvenuta. È una norma importante, ma va usata con cautela. Non basta che il servizio sia diventato poco conveniente o difficile da utilizzare. Servono condizioni precise e un serio squilibrio sopravvenuto.

Per questo, nei casi di malattia, il ragionamento sull’impossibilità di utilizzare la prestazione può essere spesso più pertinente.

Diverso è il caso dell’abbonamento sottoscritto online, tramite app, telefono o comunque a distanza.

Qui la disciplina è molto più chiara.

Il Codice del consumo riconosce infatti, salvo le eccezioni previste dalla legge, un diritto di recesso entro 14 giorni dalla conclusione del contratto. In quel periodo il consumatore può ripensarci senza dover spiegare perché e senza dover inventare motivazioni.

Non serve essere malati, non serve essere pentiti, non serve odiare improvvisamente il tapis roulant.

Basta esercitare il diritto di recesso nei termini previsti.

Ma quando quei 14 giorni sono passati e il problema di salute arriva dopo mesi, bisogna muoversi diversamente.

La cosa meno intelligente da fare è smettere semplicemente di pagare.

Molto meglio inviare una PEC o una raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando chiaramente il contratto, spiegando che è sopravvenuto un impedimento sanitario serio, chiedendo la cessazione del rapporto e contestando, se necessario, le rate future o eventuali penali.

È opportuno allegare un certificato medico che attesti l’incompatibilità con l’attività sportiva e, se possibile, anche la durata prevista dell’impedimento.

Non serve consegnare alla palestra un romanzo clinico in tre volumi. Conta dimostrare che la persona non può svolgere l’attività per cui aveva acquistato il servizio.

E il rimborso?

Qui conviene essere molto chiari.

Non esiste una regola automatica secondo cui tutti i mesi non utilizzati devono sempre essere restituiti. Dipende dal contratto, dalla durata dell’impedimento, dalla causa dello scioglimento e dalle circostanze concrete.

Ma è altrettanto sbagliato il principio opposto, quello secondo cui “hai firmato per dodici mesi, quindi paghi dodici mesi qualsiasi cosa succeda”.

Il diritto dei contratti non dovrebbe funzionare come una trappola per topi con il POS incorporato.

Un contratto crea obblighi per entrambe le parti. Non solo per il consumatore.

Ci sono la buona fede, l’equilibrio contrattuale, la proporzionalità e le norme che tutelano chi compra un servizio.

E allora la domanda vera non è se la palestra abbia diritto a essere pagata per ciò che offre. Naturalmente sì.

La domanda è un’altra.

Può pretendere per mesi il pagamento integrale da una persona che, per una causa grave, sopravvenuta e documentata, quel servizio non può più utilizzarlo?

La risposta non può essere liquidata con una frase alla reception.

“Mi dispiace, il contratto dice così.”

Perché un contratto conta.

Ma conta anche la legge.

E, fortunatamente, viene prima del cartello appeso vicino agli armadietti.

Cyrano

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